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Documenti legali
Condizioni generali di vendita

Le condizioni che regolano i contratti di consulenza e di servizi professionali stipulati da Wedoo S.r.l. con i propri clienti.

Art.1: AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Prestazioni di Servizi e di Vendita regolano e si applicano
ad ogni contratto di consulenza, prestazione di servizi professionali o vendita (nel seguito “Servizi”)
stipulato da WEDOO SRL (di seguito il “Fornitore”) con il Cliente, identificato nell’offerta di
fornitura servizi (nel seguito “Cliente”). Esse integrano quanto riportato nella documentazione
specifica che regola l’ingaggio del Fornitore da parte del Cliente (Offerta economica, Allegati
tecnici, Specifiche e Piani di lavoro concordati e sottoscritti, Ordini relativi, ecc. – nel seguito
“Contratto”), che ha carattere prevalente sulle presenti condizioni generali per quanto ivi
specificato. 
Art. 2: TIPOLOGIA DEI SERVIZI
Sulla base della richiesta del Cliente, i Servizi vengono forniti in diverse modalità, ognuna delle
quali comporta diverse metodologie di erogazione, di consuntivazione e di fatturazione. 
2.1 Per Servizi “Time & Material” (nel seguito “T&M”) si intende la fornitura di risorse
professionali qualificate per lo svolgimento di attività richieste dal Cliente sotto la sua supervisione
e direzione, con remunerazione a consuntivo sulla base del tempo speso e delle spese sostenute. 
2.2 Per Servizi “a Task” o “Fixed Price” (nel seguito “FP”) si intende l’impegno a fornire un
progetto, un prodotto o un servizio a condizioni predefinite, indipendentemente dalle risorse
impiegate, con remunerazione per traguardi (all’ordine, ad avanzamento, alla consegna), secondo le
specifiche, il piano di lavoro e le competenze precisati nel Contratto.
2.3 Per Servizi “Continuativi” si intende la fornitura di servizi di assistenza tecnologica e
applicativa in modalità continuativa per un periodo più o meno lungo, con attività e garanzie
definiti nei singoli contratti “Service Level Agreement” (nel seguito “SLA”) e remunerazione a
canone annuale e/o a consuntivo mensile e/o mediante utilizzo a scalare di pacchetti di ore prepagati
dei “Ticket” relativi agli interventi effettuati. 
2.4 I Servizi possono essere forniti sia presso le sedi del Cliente che da remoto, dalle sedi del
Fornitore.
2.5 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, per “Software” si intendono i programmi informatici
e le applicazioni, anche di titolarità di terzi o distribuiti con licenze open source, oggetto delle
attività di installazione, configurazione, implementazione, personalizzazione o manutenzione svolte
dal Fornitore nell'ambito dei Servizi.
Art.3: OBBLIGHI E FACOLTA’ DEL FORNITORE
3.1 Il Fornitore si impegna ad adempiere ad ogni suo obbligo derivante dal Contratto e a svolgere la
propria attività con l’ordinaria diligenza, utilizzando risorse professionali qualificate secondo gli
standard di mercato. Le risorse professionali impiegate dal Fornitore possono essere dipendenti o
collaboratori esterni o ad essi assimilabili.
3.2 Il Fornitore si impegna ad assegnare al Cliente le risorse professionali più opportune per skill ed
esperienza in funzione del tipo di intervento richiesto. Su richiesta del Cliente, il Fornitore metterà a
disposizione curriculum ed esperienze (“CV”) delle risorse coinvolte. In caso di necessità,

opportunità o forza maggiore, il Fornitore si riserva il diritto di sostituire le risorse coinvolte con
figure professionali equivalenti.
3.3 Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, potrà coinvolgere nei Servizi risorse in forza presso
altre società, nonché assegnare a tali società specifici “Task” in subappalto. 
3.4 Il Fornitore darà evidenza al Cliente dei servizi erogati attraverso il proprio referente nominato
nei tempi e nei modi definiti nelle diverse tipologie di servizi.
3.5 Le licenze e i canoni relativi ai Software che saranno installati, configurati e personalizzati dal
Fornitore saranno acquistati dal cliente direttamente da Odoo.it o Odoo.com per il tramite del
Fornitore, partner di Odoo.
3.6 Il Cliente prende atto e accetta che detti Software (e gli Aggiornamenti e Sviluppi e i Sistemi di
AI) sono caratterizzati da una elevata complessità tecnica e che, di conseguenza, l’installazione e
configurazione e lo sviluppo degli stessi richiede un supporto tecnico qualificato. Laddove il
Cliente provvedesse all’installazione e configurazione dei Software (e dei relativi Aggiornamenti e
Sviluppi e/o degli eventuali Sistemi di AI) avvalendosi di tecnici diversi da quelli dei partner
ufficiali o di un system integrator ufficiale Odoo.it, il Cliente prende atto ed accetta che il Fornitore
non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento, blocco,
errore e/o problema di sicurezza informatica dei Software, degli Aggiornamenti e Sviluppi o dei
Sistemi di AI che dovessero derivare da una attività di installazione o configurazione degli stessi
compiuta non in conformità con le relative istruzioni. Allo stesso modo se il Software dovesse
risultare per qualche motivo irraggiungibile e/o non funzionante ad esempio per la presenza di bugs,
etc., è da escludersi ogni responsabilità del Fornitore.
3.7 Il Cliente, pertanto, rinuncia sin da ora a qualsivoglia pretesa nei confronti del Fornitore con
riferimento a quanto precede, impegnandosi a tenere quest’ultimo indenne e manlevato da qualsiasi
relativo danno, spesa, passività, costo e/o conseguenza negativa che dovesse derivarle.
Art. 4: OBBLIGHI DEL CLIENTE
4.1 Il Cliente riconosce che il buon fine dei Servizi oggetto del Contratto presuppone la stretta
collaborazione tra le parti. Il Cliente si impegna pertanto a collaborare attivamente e a svolgere (e a
garantire che il proprio personale svolga) diligentemente e tempestivamente ogni attività di sua
competenza e a non porre in essere condotte che possano impedire, rallentare e, più in generale,
ostacolare l’esecuzione dell’attività. 
4.2 Il Cliente autorizza il Fornitore ad accedere in caso di necessità ai propri locali, agli strumenti di
lavoro e alle informazioni necessarie per l’esecuzione dell’attività, nonché ad usufruire di eventuali
servizi disponibili concordati.
4.3 Il Cliente dovrà garantire al Fornitore la disponibilità di una licenza del tipo “amministratore di
sistema” a suo esclusivo utilizzo.
4.4 Il Cliente si impegna a mettere a disposizione del team di lavoro assegnato dal Fornitore ogni
documento e informazione rilevante ai fini dell’esecuzione dell’attività nei tempi concordati.
4.5 Il Cliente si impegna ad istruire il personale del Fornitore in missione presso la propria sede su
ogni procedura in essere relativa all’accesso, alla sicurezza, all’intervento sui propri sistemi
informativi e sui dati dell’azienda intervenendo a suo supporto ogni qualvolta necessario o
richiesto. 

4.6 Il Cliente si obbliga a verificare e approvare con puntualità i Servizi forniti, a pagare il
corrispettivo fatturato dal Fornitore e ad adempiere ad ogni altro suo obbligo derivante dal
Contratto.
Art.5: TERMINI DI ESECUZIONE
5.1 Salva diversa pattuizione scritta, i termini di esecuzione e le scadenze dei Servizi specificati nel
Contratto hanno valore solo indicativo e non essenziale e/o perentorio. Essi potranno essere
modificati sulla base degli accordi presi tra le Parti in corso d’opera.
Art.6: ESECUZIONE E FATTURAZIONE 
6.1 Nel caso di Servizi “T&M” il Fornitore addebita a consuntivo il tempo dedicato e le spese
sostenute, facendo riferimento alla Tariffa oraria/giornaliera, alle eventuali Tariffe Extra time,
Reperibilità, Tempo viaggio, alla modalità di Rimborso Spese (a Forfait o a Piede lista) previste a
Contratto. La fatturazione avverrà entro la fine di ogni mese, al più tardi nei primi giorni del mese
successivo, sulla base del consuntivo delle attività effettuate e delle spese sostenute già anticipate al
referente del Cliente per controllo.
6.2 Nel caso di Servizi “FP” il Fornitore addebita l’importo relativo alla fornitura a corpo per
quanto definito come oggetto di fornitura a suo carico e alle spese sostenute, qualora non comprese
nel corpo stesso, secondo i termini del Contratto, alle scadenze previste dal piano di lavoro, al
raggiungimento dei relativi obiettivi, indipendentemente dalle risorse impiegate e dal tempo
dedicato.
6.3 Nel caso di Servizi “Continuativi”, il servizio base viene addebitato annualmente o secondo
accordi definiti nel Contratto, su base anticipata e comprende un set di servizi e di attività garantiti
utilizzabili dal Cliente al bisogno (ticket), mentre le attività e i servizi aggiuntivi (ad es. interventi di
consulenza o di manutenzione evolutiva) possono essere regolati a consumo (T&M), a Ticket o a
Task (FP) con relativa modalità di fatturazione, secondo quanto definito nel SLA. Salva diversa
pattuizione, le attività ed i servizi aggiuntivi verranno fatturati su base mensile, salva la possibilità
di conguaglio a fine anno.
6.4 Il corrispettivo previsto nel Contratto o negli ordini per l’attività resa dal Fornitore è da
intendersi al netto di qualsiasi tassa, imposta o contributo. Qualsiasi tassa, imposta o contributo che
gravi sui corrispettivi sarà a carico del Cliente e l’importo relativo verrà aggiunto ai corrispettivi
stessi.
6.5 Nei Servizi “T&M” il Cliente può contestare i servizi forniti, a pena di decadenza, entro otto
giorni dalla loro erogazione attraverso PEC o lettera Raccomandata con specificate le motivazioni
di inadempienza da parte del Fornitore. Decorso tale termine i servizi si riterranno definitivamente
accettati. Anche in caso di contestazione il Cliente non potrà sospendere o ritardare i pagamenti al
Fornitore o procedere a compensazione con quanto dovuto al Fornitore.
Art.7: PAGAMENTI 
7.1 Salvo accordi diversi formalizzati nel Contratto, i pagamenti devono essere effettuati entro 15
(quindici) giorni dall’emissione della fattura.
7.2 Nell’ipotesi di ritardo nei pagamenti saranno dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs
231/2002 e s.m.i.

7.3 In caso di mancato, parziale o tardivo pagamento anche di una sola fattura, il Fornitore ha diritto
di interrompere l’esecuzione delle attività e di chiedere il pagamento di tutte le fatture non ancora
scadute (perdita del beneficio del termine). L’attività, salvo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto
del Fornitore, incluso quello di chiedere la risoluzione del contratto, riprenderà solo una volta
avvenuto l’integrale pagamento da parte del Cliente di quanto dovuto, incluse le fatture per le quali
è intervenuta la perdita del beneficio del termine.
7.4 Prima di interrompere l’attività, il Fornitore dovrà dare comunicazione scritta al Cliente con un
preavviso di 5 (cinque) giorni. L’esercizio del diritto di interrompere la fornitura non pregiudica in
alcun modo gli altri diritti del Fornitore. 
7.5 Nel caso di interruzione delle prestazioni ogni termine di consegna o altro termine previsto nel
Contratto a carico del Fornitore sarà automaticamente e corrispondentemente prorogato. 
7.6 Il Cliente non può compensare crediti contestati con propri debiti verso il Fornitore, in assenza
di accordi scritti tra le Parti.
Art.8: PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIRITTI DI UTILIZZO
8.1 Restano impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Software, alle applicazioni e
alle altre componenti di titolarità di terzi utilizzati nell'esecuzione dei Servizi, il cui utilizzo rimane
disciplinato dalle rispettive condizioni di licenza, comprese quelle relative ai software open source.
8.2 Restano di esclusiva titolarità del Fornitore le metodologie, i modelli, i template, gli strumenti, i
software, le librerie, il know-how, le procedure, le soluzioni organizzative e, più in generale, ogni
materiale o diritto di proprietà intellettuale già appartenente al Fornitore prima dell'avvio dei Servizi
o sviluppato indipendentemente dallo specifico incarico, ancorché utilizzato o incorporato
nell'esecuzione delle attività.
8.3 Salvo diversa pattuizione scritta nel Contratto e fatti salvi i diritti di terzi e le condizioni delle
licenze applicabili, restano altresì di titolarità del Fornitore i programmi, i moduli, le
personalizzazioni, gli sviluppi, gli aggiornamenti, i miglioramenti e le altre soluzioni informatiche
realizzati nell'esecuzione dei Servizi, anche se sviluppati sulla base delle esigenze o delle specifiche
del Cliente.
8.4 A fronte dell'integrale pagamento dei corrispettivi contrattualmente dovuti, il Fornitore concede
al Cliente, sulle componenti di propria titolarità realizzate o messe a disposizione nell'esecuzione
dei Servizi, una licenza d'uso non esclusiva, a tempo indeterminato, non trasferibile a terzi e senza
ulteriori corrispettivi, limitatamente alle esigenze connesse alla propria attività aziendale. Resta
esclusa, salvo diverso accordo scritto e fatti salvi i diritti riconosciuti dalle licenze applicabili, la
facoltà del Cliente di commercializzare, distribuire o concedere in licenza a terzi tali componenti.

ART. 9: DIVIETO DI SOLLECITAZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE
9.1 Per tutta la durata del Contratto e per 12 (dodici) mesi dalla sua cessazione, il Cliente, anche per
il tramite di società controllate, collegate o soggetti incaricati, si impegna a non sollecitare,
assumere, ingaggiare o instaurare direttamente rapporti di collaborazione professionale con
dipendenti o collaboratori del Fornitore che abbiano partecipato all’erogazione dei Servizi.

9.2 Il divieto non si applica alle candidature spontanee non sollecitate né alle candidature
provenienti da campagne di recruiting generali e non specificamente rivolte al personale del
Fornitore.
9.3 In caso di violazione dell’obbligo di cui all’art. 9.1, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al
Fornitore, per ciascuna persona interessata e per ciascuna violazione, una penale ai sensi dell’art.
1382 c.c. pari a Euro 30.000,00 (trentamila/00), fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior
danno.
Art. 10: NORME DI SICUREZZA
10.1 Qualora le attività oggetto della fornitura debbano essere eseguite presso la sede del Cliente,
questi si obbliga a: (i) adottare tutte le misure di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro
previste da disposizioni di legge o amministrative, nonché tutte le cautele opportune per la sicurezza
sul lavoro del personale del Fornitore ivi in missione; (ii) comunicare al Fornitore le norme vigenti
sul luogo di lavoro relative alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni; (iii) informare il
Fornitore di eventuali rischi specifici dell’ambiente in cui si devono svolgere le attività oggetto del
contratto.
10.2 In caso di mancata osservazione di quanto sopra, il Fornitore, a propria libera scelta potrà: (a)
subordinare l’esecuzione delle Attività oggetto del Contratto all’adozione da parte del Cliente di
dette misure ovvero disporne la sospensione ove questa fosse già iniziata; (b) risolvere il Contratto
ex art. 1456 c.c. È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni ulteriori sofferti dal Fornitore.
10.3 il Fornitore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti o fornitori impiegati
nella esecuzione del Contratto tutte le norme, legislative ed amministrative, riguardanti la
prevenzione degli infortuni, la tutela e l’igiene del lavoro, e le disposizioni vigenti sul luogo di
esecuzione delle attività al fine di assicurare l’incolumità loro e delle altre persone ivi presenti.
Art.11: COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 
11.1 Se non diversamente previsto, tutte le comunicazioni concernenti il Contratto dovranno essere
effettuate in forma scritta.
Art.12: RISERVATEZZA, PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI 
12.1 Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, pubblicata sul sito
www.we-doo.it nella sezione dedicata. Il Cliente, mediante la sottoscrizione del Contratto esprime
fin d’ora il consenso al trattamento dei suoi dati personali nel rispetto della disciplina sopra
richiamata, per le finalità e secondo le modalità indicate nell’informativa del Fornitore.
12.2 Il Cliente autorizza il Fornitore a trasmettere i dati personali del Cliente a soggetti e
collaboratori dallo stesso delegati ad espletare i servizi oggetto di contratto, esclusivamente
nell'ambito delle finalità del servizio da rendere.
Art. 13: USO DI STRUMENTI E SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
13.1 Il Fornitore utilizza, nell’esecuzione dei Servizi, strumenti e sistemi di intelligenza artificiale,
anche generativa, propri o di terzi, quale supporto alle attività.
13.2 L’utilizzo di tali strumenti rientra nelle modalità organizzative e tecniche con cui il Fornitore
esegue i Servizi.

13.3 Gli output generati o assistiti da sistemi di intelligenza artificiale costituiscono strumenti di
supporto e sono sottoposti a verifica umana adeguata alla natura dei Servizi resi.

Art. 14: ESONERO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
14.1 Fatti salvi esclusivamente i casi di dolo o colpa grave e ogni altra ipotesi in cui l’esclusione o
la limitazione preventiva della responsabilità sia vietata da norme inderogabili, è espressamente
esclusa ogni e qualsiasi responsabilità risarcitoria in capo al Fornitore, ai suoi dipendenti e/o
collaboratori, per i danni, perdite, costi, oneri, mancati guadagni o altre conseguenze
pregiudizievoli, dirette o indirette, ivi inclusi a mero titolo esemplificativo quelli derivanti da
perdita di informazioni e dati, interruzione di attività o di affari e perdita di opportunità, subite dal
Cliente o da terzi in relazione all’erogazione dei Servizi ed esecuzione del Contratto.
14.2 Il Fornitore non sarà responsabile di violazioni sui software di terzi, determinate da specifiche
tecniche e/o istruzioni del Cliente o da modifiche da questi apportate o da un uso illegittimo da
parte del Cliente stesso dei risultati delle attività oggetto del contratto o, altresì, per qualsiasi danno
dovesse derivare al Cliente stesso o a terzi in conseguenza dell’uso o del non uso del Software e/o
dei Sistemi di AI, essendo il Cliente tenuto in ogni caso a verificare la correttezza delle elaborazioni
eseguite mediante lo stesso.
14.3 In ogni caso nessuna richiesta risarcitoria potrà essere avanzata nei confronti del Fornitore in
tutti casi in cui: (i) il Cliente o terzi, effettuino, senza il previo consenso scritto del Fornitore, degli
interventi di sviluppo o modifica di quanto fornito; (ii) il Cliente o terzi alterino o utilizzino in
modo improprio i prodotti o servizi forniti; (iii) il danno sia riconducibile a difetti di prodotti di
terzi.
14.4 Resta esclusa qualsiasi responsabilità del Fornitore per il mancato conseguimento degli
obiettivi, risultati, risparmi, incrementi di produttività, risultati economici, organizzativi o finanziari
indicati nel Contratto o in qualsiasi altro documento.
14.5 Ferme le esclusioni di responsabilità di cui al presente articolo, qualora il Fornitore sia
comunque tenuta a rispondere di danni in relazione al Contratto, per qualunque titolo, ragione o
causa, il risarcimento complessivamente dovuto non potrà eccedere l’importo dei corrispettivi
effettivamente versati al Fornitore in esecuzione del Contratto alla data del fatto che ha dato origine
al danno, al netto di IVA e rimborsi spese. In caso di più fatti dannosi, il risarcimento
complessivamente dovuto non potrà comunque superare l’importo dei corrispettivi effettivamente
versati alla data dell’ultimo di tali fatti, senza moltiplicazione del massimale per il numero delle
richieste risarcitorie. Tale massimale si applica cumulativamente a tutte le richieste risarcitorie
relative al contratto, anche se derivanti da più fatti o avanzate in momenti diversi, e non a ciascuna
singola richiesta. Il massimale non opera nei casi di dolo o colpa grave del Fornitore né nelle altre
ipotesi in cui la limitazione preventiva della responsabilità sia vietata da norme inderogabili.
14.6 Qualsiasi richiesta risarcitoria nei confronti del Fornitore dovrà essere formulata dal Cliente
nel termine di giorni 30 (trenta) dalla verificazione dell’evento dannoso a pena di decadenza. 
Art.15: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO
15.1 Il Fornitore, salvo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto previsto per legge, dal contratto o
dalle presenti condizioni generali, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c. in caso di mancato, parziale o tardivo pagamento anche di una singola fattura,

decorsi trenta giorni dalla relativa scadenza, previa comunicazione scritta con la quale viene
comunicata la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.
15.2 Il Fornitore ha il diritto di recedere, con effetto immediato, per giusta causa dal contratto nei
seguenti casi: (i) il verificarsi di modificazioni sostanziali nella situazione patrimoniale, finanziaria,
organizzativa o tecnica del Cliente, tali da compromettere concretamente la sua capacità di
adempiere alle obbligazioni contrattuali; (ii) il compimento da parte del Cliente di condotte illecite
o gravemente scorrette direttamente incidenti sul rapporto contrattuale o tali da esporre il Fornitore
a rilevanti rischi legali, economici o reputazionali; (iii) il venir meno delle condizioni essenziali di
collaborazione, sicurezza o affidabilità necessarie per la regolare esecuzione dei Servizi, per cause
non imputabili al Fornitore.
15.3 In caso di risoluzione, scioglimento e in ogni caso di interruzione del Contratto, comunque
determinata, il Cliente dovrà corrispondere al Fornitore le somme dovute per le attività compiute e i
costi sostenuti fino al momento della risoluzione, scioglimento e interruzione, salvo il diritto del
Fornitore al risarcimento dell’ulteriore danno qualora ciò sia avvenuto per causa imputabile al
Cliente.
15.4 La risoluzione ed il recesso avranno effetto dal momento in cui il Cliente ne riceverà
comunicazione con lettera raccomandata A.R., PEC o altro mezzo equipollente.
15.5 In caso di risoluzione, recesso, scioglimento e in ogni caso di interruzione del Contratto,
comunque determinata, qualora il Fornitore, nel corso dell’attività, abbia utilizzato propri software e
propri prodotti, avrà diritto di disinstallarli, fatto salvo patto contrario.
Art.16: FORZA MAGGIORE
16.1 Ciascuna delle Parti non sarà ritenuta inadempiente nel caso in cui dovessero verificarsi ritardi
o inadempimenti dovuti a impedimenti derivanti da circostanze al di fuori della propria sfera di
controllo (cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi
straordinari, scioperi, decisioni governative). La Parte che ne sia colpita dovrà darne immediata
comunicazione all’altra, indicando la durata presumibile del ritardo, confermata da successivi
giustificativi. Non appena le circostanze lo consentano, le Parti si incontreranno per esaminare la
situazione e per stabilire di comune accordo le condizioni per la prosecuzione del Contratto e ogni
altra misura di cui si renda necessaria l’adozione.
Art.17: REFERENZIALITÀ 
17.1 Salvo esplicito divieto da parte del Cliente, il Fornitore è autorizzato a citare il Cliente per i
Servizi forniti e può usare il suo nominativo e il suo logo nell’ambito delle proprie referenze,
garantendo la dovuta riservatezza sui processi e sui dati del Cliente stesso.
Art. 18: CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
18.1 Il Cliente non può cedere a terzi il Contratto stipulato con il Fornitore senza il consenso scritto
del Fornitore stesso, neppure nell’ambito di una generale cessione o affitto d’azienda o di ramo di
essa, pena l’immediata risoluzione dello stesso.
18.2 Il Fornitore può cedere liberamente a terzi i crediti derivanti dal Contratto.
Art. 19: MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

19.1 Ogni modifica al Contratto e alle Condizioni Generali dovrà essere stipulata e approvata per
iscritto da entrambe le Parti. 
Art.20: LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
20.1 Il Contratto è regolato ed interpretato in base alla legge dello stato Italiano. Qualsiasi
controversia dovesse insorgere dall’interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà
competente in via esclusiva il foro di Padova.
ART. 21: CLAUSOLE FINALI
21.1 Le presenti Condizioni Generali sono parte integrante e complementare del Contratto, il quale
abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza
tra le parti e concernente il medesimo oggetto.
21.2 L’eventuale tolleranza di una parte all’inadempimento dell’altra ad uno o più obblighi
contrattuali non potrà in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti attribuiti, per legge o
per contratto, alla parte non inadempiente.
21.3 L’eventuale nullità e/o inefficacia e/o annullamento di una delle Condizioni Generali di
contratto, anche in relazione a ciascuna tipologia di servizio, non inficerà la validità del contratto né
delle ulteriori condizioni ad esso applicabili.
21.4 Per tutto quanto non contemplato nel Contratto e nelle relative Condizioni Generali in
relazione a ciascuna tipologia di servizio, si rinvia alle disposizioni di legge, con particolare
riferimento alle norme del Codice Civile.

APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342
C.C.
Il Cliente dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Prestazioni di Servizi e di
Vendita: Art. 3: Obblighi e facoltà del Fornitore; Art. 5: Termini di esecuzione; Art. 6: Esecuzione e
fatturazione; Art. 7: Pagamenti; Art. 9: Divieto di sollecitazione e assunzione del personale; Art. 10:
Norme di sicurezza; Art. 14: Esonero e limitazione di responsabilità; Art. 15: Clausola risolutiva
espressa e recesso; Art. 18: Cessione del contratto e dei crediti; Art. 20: Legge applicabile e foro

competente.